L’art. 121 del DL 34/2020 prevede che i soggetti che sostengono le spese, negli anni 2020 e 2021, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione della relativa detrazione in relazione agli interventi di:
– recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
– efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
– adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
– installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

Fonte: Art. 121 DL 19.5.2020 n. 34 – Il Quotidiano del Commercialista del 22.5.2020 – “Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo ampliati” – Zeni – Il Sole – 24 Ore del 22.5.2020, p. 25 – “Superbonus, credito d’imposta utilizzabile in compensazione” – De Stefani

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