La sospensione dei termini di versamento di cui all’art. 18 del DL 23/2020 interessa anche i contributi previdenziali e assistenziali. Per i soggetti che soddisfano la condizione della riduzione del fatturato o dei corrispettivi, quindi, il differimento è applicabile anche per la prima rata dei contributi 2020 dovuti sul minimale di reddito dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS, in scadenza il prossimo 18.5.2020.
In base alla formulazione della norma, non è chiaro se la sospensione applicabile alla società, in capo alla quale è stata registrata la riduzione del fatturato o dei corrispettivi, sia estensibile anche ai versamenti dei contributi previdenziali che devono effettuare personalmente i soci lavoratori. Allo stato attuale l’INPS non ha espressamente escluso tale possibilità, limitandosi ad indicare che l’applicabilità della sospensione alla contribuzione artigiani e commercianti sarà oggetto di chiarimenti con una circolare di prossima pubblicazione, al vaglio ministeriale (mess. 1754/2020).
Occorre evidenziare che nel cassetto previdenziale è presente una comunicazione che richiama il possibile differimento del versamento per quei soggetti che rispondono ai requisiti di quanto stabilito nell’art. 18, commi 2 e 4 del DL 23/2020. Sebbene manchi ancora il messaggio ufficiale da parte dell’INPS.

Fonte: Perego S.- www.essepigroup.it – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2020 – “Sospensione dei contributi previdenziali per i soci lavoratori da chiarire” – Negro – Rivetti – Art. 18 DL 8.4.2020 n. 23 – Messaggio INPS 24.4.2020 n. 1754

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